Ampliato l’obbligo di presentare il Green pass anche al settore privato. Questo è il contenuto del decreto emanato dal Consiglio dei ministri il 17 settembre 2021. Tali misure sono volte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
“L’estensione dell’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori è una cosa positiva, poiché si tratta di un’ulteriore misura posta a tutela della salute e della sicurezza nelle aziende. Quello che ci preoccupa è l’attuazione delle disposizioni riguardanti le aziende con meno di 15 dipendenti. Su questo ci impegneremo a sostegno delle imprese con ogni presidio territoriale della Confartigianato, confidando fin da ora nella responsabilità dei singoli lavoratori e nella capacità degli imprenditori di far fronte anche a questa importante novità”. Questo il commento di Davide Servadei, presidente di Confartigianato Emilia-Romagna.
Quali sono le principali novità del Decreto legge sul Green pass
Lavoro privato
A chi si applica
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Green pass coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato: imprenditori, artigiani, collaboratori, dipendenti, etc.
Dove si applica
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono obbligatori per accedere ai luoghi di lavoro.
I controlli e chi li effettua
Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. I clienti non sono tenuti a verificare l’effettivo possesso del Green pass. È però loro diritto chiedere che gli sia mostrata la certificazione e valutare, in seguito, se usufruire della prestazione (ad esempio non viaggiare su un taxi il cui autista non abbia il Green pass oppure non far entrare in casa un tecnico sprovvisto della certificazione).
Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di lavoro violando l’obbligo di Green Pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Tamponi calmierati
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Lavoro pubblico
A chi si applica
È tenuto a essere in possesso del Green pass il personale delle pubbliche amministrazioni.
L’obbligo riguarda inoltre il personale di autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
Dove si applica
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.
I controlli e chi li effettua
Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.