Dal 24 settembre 2017, termina la vigenza del decreto legislativo 148/2015 che spostava in avanti di due anni la disposizione che pone un tetto alle ore di sospensione dal lavoro per Cassa integrazione riferita alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale con continuazione dell’attività. La disposizione in essere chiarisce che le concessioni possono essere autorizzate nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco temporale al quale si riferisce il programma autorizzato.
La Cassa integrazione prevederà, dalla predetta data, un’integrazione salariale straordinaria condizionata da un tetto percentuale di ore lavorabili, rispetto alle quali la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, fornisce un criterio di misurazione sia alle aziende, sia alle parti sociali che partecipano alla consultazione sia, infine, agli organi di vigilanza chiamati a effettuare le verifiche.
A fronte delle novità che vengono a regime dopo due anni occorre tenere presente che il ricorso all’ammortizzatore sociale non potrà superare il tetto massimo di ore autorizzabili in quanto non ci sarà più copertura. Da qui la necessità di affiancare all’integrazione salariale altri strumenti deflattivi.