Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto 1 giugno, che riporta gli “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1 maggio 2023“.
Sull’operatività di taluni di questi interventi si è ancora in attesa di indicazioni specifiche o della documentazione necessaria.
Il Decreto 1 giugno per le imprese e i liberi professionisti
Sono 20 gli articoli contenuti nel Decreto 1 giugno. In particolare, di seguito, una sintesi dei provvedimenti di interesse di imprese e liberi professionisti.
Articolo 1: sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
- Vengono sospesi i seguenti versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo compreso fra l’1 maggio e il 31 agosto 2023.
- i versamenti tributari
- gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
- i versamenti delle ritenute alla fonte
- le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta del reddito delle persone fisiche
- i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione
- Sono sospesi i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori colpiti
Le imprese e i liberi professionisti dovranno versare i tributi e i contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Per gli interventi svolti su unità immobiliari unifamiliari o funzionalmente indipendenti, la detrazione del 110% è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Articolo 2: misure urgenti in materia di giustizia civile e penale
- Le udienze dei procedimenti civili e penali, fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, Lugo, Ravenna e Forlì sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 maggio 2023
- Sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti nel periodo dal 16 al 31 maggio 2023
- Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra l’1 maggio e il 31 luglio 2023 sono rinviate a data successiva al 31 luglio 2023
- Il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dall’1 maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione
- I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dall’1 maggio 2023 al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo
Articolo 3: misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria
- Dall’1 maggio al 31 luglio 2023 sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi.
- Le udienze fissate nel periodo compreso tra l’1 maggio e il 31 luglio 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque orma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori colpiti.
Articolo 4: misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi
Per il periodo compreso tra l’1 maggio al 31 agosto 2023 risultano sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data dell’1 maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data. In questi sono inclusi i termini sanzionatori e quelli relativi alla presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali.
Articolo 7: disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
L’Inps riconosce, entro il 31 agosto 2023, un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo pari a quello previsto per le integrazioni salariali ordinarie per un massimo di 90 giornate, ai lavoratori impiegati in un’impresa che ha sede in uno dei territori colpiti dall’alluvione e che risultano impossibilitati a prestare l’attività lavorativa. La medesima integrazione è riconosciuta anche ai lavoratori impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro per un periodo massimo di 15 giornate. L’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario di emergenza. Si parla di provvedimenti che riguardano l’interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione fino alle condizioni di salute di familiari conviventi, fino ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.
I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni sopra richiamate, sono dispensati dagli obblighi di consultazione sindacale. Non è dovuto il contributo addizionale già previsto per le integrazione ordinarie.
Articolo 8: sostegno al reddito dei lavoratori autonomi
Per il periodo compreso fra l’1 maggio al 31 agosto 2023, viene riconosciuta una indennità una tantum pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro. Tale contributo è riconosciuto alle seguenti categorie che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali.
- collaboratori coordinati e continuativi
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
- lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività d impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza
L’indennità è riconosciuta ed erogata dall’Inps in seguito a domanda adeguatamente documentata (Nota bene: siamo in attesa di informazioni e documentazioni più precise al riguardo)
Articolo 9: rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei Comuni colpiti dall’alluvione
- Fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI è concessa, in favore delle imprese a titolo gratuito e fino alla misura:
- in caso di garanzia diretta, dell’80% dell’operazione finanziaria, elevabile fino al 90% in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti per le imprese colpite dalla guerra in Ucraina
- nel caso di riassicurazione, del 90% dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, elevabile fino al 100%, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi
Articolo 10: misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici
- SIMEST (la società del Gruppo CDP che dal 1991 sostiene la crescita delle imprese italiane all’estero) eroga contributi a fondo perduto, per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese, nei limiti della quota dei danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte.
Articolo 11: sospensione di termini in favore delle imprese
Sono sospesi dall’1 maggio fino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- i versamenti riferiti al diritto annuale
- gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023
- il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo.
Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.
La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Per le società e le imprese tenute a presentare atti e documenti alle Camere di Commercio, sono sospesi, a decorrere dall’1 maggio e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.
I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.
Articolo 17: misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti
Viene istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023 per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione. Ancora da definire le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse.