La legge di conversione del Decreto Aiuti ha confermato una pluralità di misure e ne ha introdotte ulteriori a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie.
Le principali novità contenute nella legge di conversione del Decreto Aiuti
Bonus sociale energia elettrica e gas
Per il primo trimestre dell’anno 2022 la legge precisa che in caso di ottenimento di un’attestazione ISEE resa nel corso dell’anno 2022, che permetta l’applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto dall’1 gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente. Le somme già fatturate, eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus sono oggetto di automatica compensazione.
Indennità per i lavoratori part-time
Per l’anno 2022 è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private. Il rapporto deve essere regolato da un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021. Il contratto deve prevedere periodi non interamente lavorati di almeno 1 mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane. I lavoratori alla data della domanda non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente oppure percettori di NASpI o di trattamento pensionistico. L’indennità può essere riconosciuta solo una volta. Essa non concorre alla formazione del reddito. La somma è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per il 2022.
Le conferme nella legge di conversione del Decreto Aiuti
Superbonus 110% per le case unifamiliari
Solo per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno), il Superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Nel computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal Superbonus.
Credito d’imposta per l’autotrasporto
La legge di conversione del Decreto Aiuti conferma i crediti d’imposta previsti per le imprese dell’autotrasporto. In particolare viene confermato il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, del 28% della spesa (al netto dell’Iva) sostenuta nel primo trimestre 2022 sull’acquisto di gasolio. L’agevolazione spetta per il gasolio acquistato (con fattura) per rifornire veicoli di categoria Euro 5 o superiore utilizzati per l’esercizio dell’attività.
Crediti d’imposta per imprese non gasivore
Il credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore passa dal 20% al 25%. Il bonus è riconosciuto sulla spesa per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Il prezzo di riferimento del gas deve aver subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.
Crediti d’imposta per imprese gasivore
Il credito d’imposta a favore delle imprese gasivore passa dal 20% al 25%. Il bonus è riconosciuto sulla spesa per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.
Per questa tipologia di imprese viene confermato il riconoscimento di un bonus, sotto forma di credito d’imposta, pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2022.
Riduzione dell’Iva per il gas metano industriale
Viene confermata la riduzione dell’Iva al 5% per l’acquisto di gas metano impiegato per usi industriali. Il metano deve essere acquistato nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Per le somministrazioni contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l’aliquota Iva ridotta del 5% è applicabile alla differenza tra gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai tre mesi.
Contributi a fondo perduto per mancato export causa conflitto Ucraina
Previsti per l’anno in corso contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, non agricole, che negli ultimi due anni hanno realizzato operazioni di vendita di beni o servizi con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia. Tale operazioni deve essere in misura pari almeno al 20% del fatturato totale. Tali imprese, inoltre:
- nell’ultimo trimestre precedente al 18 maggio 2022 devono aver subito un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019
- nel corso dell’ultimo trimestre precedente al 18 maggio 2022, devono aver subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019
L’importo del contributo (massimo 400 mila euro a beneficiario) è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Temporary Framework crisi Ucraina-Russia ed è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019. I contributi hanno le seguenti percentuali:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro
Per le imprese costituite dall’1 gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021. Se la dotazione finanziaria non sarà sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.
Bonus fiere internazionali
Viene introdotto un buono del valore massimo di 10.000 euro a favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia fino al 31 dicembre 2022.
Il voucher, concesso in “de minimis”, avrà validità fino al 30 novembre 2022. Potrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato